La Rivista
Codice Etico delle pubblicazioni
La Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza (RCVS) è una rivista scientifica peer-reviewed e open access che, con riferimento al suo Codice Etico, si richiama ai Codes of
Conduct predisposti dal Committe on Publication Ethics (COPE).
Si tratta di un insieme standard di regole minime di condotta etica alle quali tutte la parti coinvolte nella pubblicazione della presente rivista (autori, redattori e referee) devono aderire.
Doveri dell'autore
1) L’articolo inviato alla Rivista deve essere completamente originale e deve riportare la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati o utilizzati nel testo proposto.
2) Ha l’obbligo di non inviare contemporaneamente lo stesso testo a più sedi editoriali.
3) È tenuto ad indicare dettagliatamente le eventuali fonti di finanziamento della ricerca e/o del progetto da cui l’articolo trae origine.
4) Se rileva nel suo testo un errore o un’inesattezza significativa, deve informare tempestivamente la redazione e fornire tutte le indicazioni necessarie per permettere la pronta segnalazione delle doverose correzioni.
5) Ha la responsabilità di proteggere la privacy, la dignità e l’anonimato dei partecipanti alla ricerca da cui l’articolo proposto alla Rivista trae origine.
6) Deve riconoscere esplicitamente l’apporto di tutti coloro che eventualmente abbiano partecipato in modo significativo alla ricerca, anche se soltanto in alcune delle sue fasi.
7) È gradito che gli studiosi che propongono un articolo per la pubblicazione sulla Rivista possano accettare un eventuale e successivo invito ad assumere, a loro volta, il ruolo di referee.
Doveri del redattore
1) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e il coordinatore della Redazione sono responsabili della scelta degli articoli da pubblicare tra tutti quelli proposti alla Rivista. Essi si impegnano a pubblicare correzioni, chiarimenti, ritrattazioni e scuse qualora fosse necessario. Essi lavorano attivamente, insieme ai componenti del Comitato scientifico, per migliorare la qualità della Rivista.
2) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e il coordinatore della Redazione scelgono gli articoli da pubblicare, tra tutti quelli proposti alla Rivista, in base al loro contenuto, senza discriminazioni di razza, di genere, di orientamento sessuale, di religione, di origine etnica, di cittadinanza, di orientamento politico degli autori.
3) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e la Redazione devono svolgere il proprio ruolo senza pregiudizi personali, ideologici e senza effettuare favoritismi.
4) Per la valutazione degli articoli proposti, la Rivista segue una procedura di double-blind review, nella quale gli autori restano anonimi nei confronti dei referee e viceversa.
5) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e il coordinatore della Redazione hanno la responsabilità di fornire agli autori spiegazioni in merito alla decisione editoriale presa relativamente ai lori testi.
6) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e la Redazione hanno l'obbligo di non rivelare a nessuno informazioni riguardanti i contributi proposti alla Rivista, fuorché ai referee, a potenziali referee e agli autori medesimi.
7) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e la Redazione non utilizzano in ricerche proprie, salvo esplicito consenso dell'autore, i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione.
8) Il Direttore, il coordinatore del Comitato scientifico e il coordinatore della Redazione hanno l'obbligo di fornire ai nuovi membri del Comitato scientifico e del Comitato editoriale le linee guida relative allo svolgimento del loro ruolo nella Rivista e di tenere aggiornati tutti i componenti dello staff circa nuove politiche e nuovi sviluppi editoriali.
Doveri del referee
1) Attraverso la procedura di peer-review, il referee collabora con la redazione al fine di assumere decisioni sugli articoli proposti e, con comunicazioni da essa mediate, ha il dovere di suggerire agli autori modifiche per migliorare tali contributi.
2) Deve effettuare la valutazione in modo oggettivo ed imparziale e, pertanto, è tenuto a motivare in modo adeguato i propri giudizi.
3) Ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sul contributo proposto e sui dettagli della valutazione. Il referee può discutere del contenuto degli articoli soltanto con la redazione o con persone da essa autorizzate. Informazioni riservate o altre indicazioni ottenute durante il processo di valutazione non possono essere usate per finalità personali.
4) Si richiede al referee di informare tempestivamente la redazione se sospetta di aver identificato l'autore dell'articolo proposto.
5) Si assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla redazione la propria eventuale indisponibilità ad effettuare la valutazione nei tempi richiesti.
6) Deve altresì informare tempestivamente la redazione se ritiene di non avere le competenze adeguate per valutare il contributo proposto.
7) Ha l'obbligo di segnalare alla redazione la presenza di eventuali sostanziali somiglianze o sovrapposizioni del documento ricevuto per la valutazione con altre opere a lui note.