Codice Etico


Società Italiana di Vittimologia


Art. 1


La Società Italiana di Vittimologia si dota del seguente codice deontologico che si configura come codice etico e di comportamento a cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti alla società al fine di accrescere la dignità, la competenza e la professionalità dei vittimologi e criminologi che aderiscono alla S.I.V. Tale codice si applica a tutti i professionisti iscritti alla società anche durante i tirocini e le attività didattico-formative.


Art. 2


Il vittimologo e il criminologo svolgono attività di orientamento e sostegno alle vittime attraverso diversi ambiti operativi e mediante la prevenzione e la collaborazione alla repressione delle condotte criminose.


Art.3


I professionisti che aderiscono alla S.I.V.:
- devono tenere presente che lo scopo della loro attività deve in ogni modo salvaguardare in ogni circostanza l'individuo attraverso onestà e senso di umanità;
- non devono essere influenzati da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla classe sociale e alle religione e devono garantire un valido aiuto nel pieno rispetto della normativa in tema di privacy, senza utilizzare dati o informazioni che possano creare nocumento alla persona;
- devono conformare la loro condotta a principi di lealtà e correttezza, promuovendo ogni iniziativa volta alla valorizzazione delle scienze criminologiche e vittimologiche e applicando schemi operativi corretti basati su cognizioni tecnico-scientifiche apprese ed elaborate in diversi settori.


Art. 4


I soci S.I.V. e coloro che esercitano l'attività di criminologo e vittimologo devono attenersi al segreto professionale in rapporto all'applicazione delle norme previste dalle leggi vigenti.


Art. 5


È dovere di coloro che esercitano l'attività di criminologo e vittimologo tenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale, accrescendo le conoscenze teorico-pratiche, le abilità e le competenze.


Art. 6


I comportamenti scorretti che si ritengano lesivi degli interessi della categoria professionale devono essere segnalati all'associazione in maniera circostanziata e documentata, affinché vengano presi adeguati provvedimenti dagli organi direttivi.


Art.7


Il presente codice è composto di 7 articoli ed entrerà in vigore dopo l'approvazione del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.