Statuto

NOTAIO DOTT. ROBERTO QUARANTA
Via Santo Stefano 11, Bologna


REPERTORIO N. 66876
RACCOLTA N. 21678

Società Italiana di Vittimologia


Art. 1


Denominazione, sede e ambito di operatività

1. L’Associazione, denominata “Società Italiana di Vittimologia”, ha sede a Bologna, nel luogo designato dal Presidente in carica.

2. L’Associazione, che non ha scopo di lucro né può distribuire utili, realizza la propria attività, quale centro di ricerche e studi, in ambito internazionale, nazionale e locale.


Art. 2


Scopo

1. È scopo dell’Associazione, nello spirito della libertà della ricerca scientifica, promuovere, analizzare e progettare tutte le iniziative dirette a valorizzare la tutela delle persone offese dei reati e in genere delle vittime della devianza, della ingiustizia, della marginalità, della violenza, degli eventi bellici e dei disastri ambientali, avuto riguardo ai condizionamenti sociali e culturali che individualmente o collettivamente li riguardino, d’ora innanzi denominate “persone offese” salvo più specifica identificazione.

2. Nel perseguimento di detto scopo l’Associazione si propone di divenire una struttura di riferimento scientifico-culturale dell’insieme dei soggetti, pubblici e privati, che intendano innovativamente contribuire ad affrontare il tema della vittimologia assecondando lo sviluppo della società con adeguata tutela dei diritti e degli interessi della persona.

3. Rientra fra i campi di indagine dell’Associazione:

a) - analizzare il tema della capacità delle persone offese dei reati di partecipare efficacemente alle indagini e al processo;
b) - analizzare le tecniche e le modalità di ogni tipo di assistenza disponibile per le persone offese ovvero comunque direttamente o indirettamente vittime di eventi a loro recanti un danno ingiusto;
c) - analizzare le suddette tematiche con specifico riflesso alla sicurezza urbana.

4. Ai fini dei precedenti commi, l’Associazione:

a) - promuove e istituisce, autonomamente ovvero in collaborazione con strutture di elevata capacità organizzativa e o riconosciuto livello scientifico, Corsi universitari e Università in Italia e all’estero.
b) - esegue studi e analisi, anche statistiche, nonché elabora progetti con metodo e carattere scientifico;
c) - promuove e realizza, anche in ambito internazionale, attività conoscitive e formative per l’analisi partecipata, fra soggetti pubblici e privati, della condizione delle persone offese;
d) - promuove incontri di riflessione mirati all’elaborazione di più efficaci politiche, statali e locali, per la tutela delle persone offese;
e) - promuove, anche congiuntamente ad istituzioni universitarie e tramite appositi corsi o seminari di formazione e approfondimento specialistico, la costituzione di professionalità esperte nella gestione della tutela delle persone offese sia in ambito pubblico che privato, ivi compreso il campo del terzo settore o comunque dell’area non profit;
f) - realizza tutte le attività occorrenti a realizzare o sostenere reti comunicative strutturalmente e funzionalmente capaci di soddisfare la miglior tutela delle persone offese;
g) - collabora con altri istituti di ricerca, ordini professionali e singoli professionisti per lo sviluppo di ogni iniziativa coerente al conseguimento del proprio scopo;
h) - promuove e organizza convegni, seminari, conferenze e similari incontri aventi contenuto divulgativo ovvero scientifico sulle proprie iniziative.
i) - promuove la formazione permanente degli associati ai sensi della legge n. 4/2013 e attesta la qualità e la qualifica professionale dei servizi prestati dai propri iscritti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della citata legge.

5. L’Associazione può svolgere tutte le attività connesse, integrative ed accessorie a quelle indicate nei precedenti commi.


Art.3


Attività

1. Per la soddisfazione dei propri scopi, nel rispetto della legge e del presente Statuto, l’Associazione:
a) - stipula ogni atto o contratto, compresi quelli diretti a finanziare la propria attività, utile e opportuno al loro conseguimento. Può altresì stipulare convenzioni, accordi, protocolli e altri similari atti di collaborazione e concertazione con soggetti pubblici e privati;
b) - amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria o di cui abbia comunque il possesso;
c) - nelle forme richieste dal caso concreto, può assumere in affidamento, delega o concessione, a titolo gratuito od oneroso, la gestione di attività di terzi, garantendo il puntuale rispetto della regolarità dei rapporti ad essi riservata ove occorrente o comunque concordemente stabilito;
d) - nelle forme richieste dal caso concreto, può affidare ai Soci la gestione di sezioni operative della propria attività che si dimostri non economico o inefficace gestire direttamente, stipulando con essi gli occorrenti atti d’incarico;
e) - può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni nazionali e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi quelli suoi propri;
f) - può costituire o concorrere a costituire nonché partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento dei propri scopi, a società di persone e o di capitali;
g) - non svolge attività commerciale o di vendita di prodotto dietro corresponsione di tariffe, perseguendo i propri scopi associativi tramite elargizioni, donazioni o altre fonti;
h) - svolge ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri scopi nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2, comma 5.

2. Nell’esercizio delle proprie attività l’Associazione può avvalersi del contributo di soggetti ad essa esterni in possesso delle competenze richieste dal caso concreto, compresi i Soci d’onore di cui all’art. 5, comma 4, con i quali se del caso stipula gli occorrenti atti di incarico.


Art. 4


Durata

1. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta.


Art. 5


Associati

1. Gli Associati si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari, Soci aggregati professionisti e Soci sostenitori. Sono Soci fondatori le persone intervenute all’atto costitutivo.

2. Sono Soci ordinari e Soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, interessate al perseguimento degli scopi associativi che ne facciano domanda al Presidente, accolta dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

3. Sono Soci aggregati professionisti i corsisti e coloro i quali aderiscono alla SIV al fine di partecipare alle singole attività promose dal Sodalizio.

4. I Soci ordinari e i Soci sostenitori versano all’Associazione un contributo, rispettivamente annuale e pluriennale. Tutti gli Associati devono rispettare le norme del presente Statuto e conformarsi alle deliberazioni validamente adottate dai competenti organi dell’Associazione.

5. Su proposta del Consiglio direttivo, l’Assemblea può nominare “Soci d’onore” quelle persone che si siano distinte per la loro competenza scientifica ovvero per il loro impegno civile o professionale nel campo della vittimologia, se del caso contribuendo fattivamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Essi, in quanto formalmente estranei all’ente, non sono tenuti al versamento della quota di associazione e, pur avendo diritto di essere informati della vita sociale, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, né concorrono a formare i quorum previsti per il funzionamento degli organi collegiali. Le condizioni per la perdita della qualifica di Socio d’onore sono analoghe, in quanto compatibili, a quelle previste per i Soci dall’art. 6.


Art. 6


Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di:

a) - scioglimento dell’Associazione;
b) - dimissioni comunicate con lettera raccomandata al Presidente;
c) - morte o fallimento dell’Associato;
d) - mancato versamento della quota associativa; in tal caso la perdita della qualità di Socio è automatica dopo sessanta giorni di mora, salvo motivato impedimento riconosciuto dal Consiglio direttivo;
e) - espulsione da parte del Consiglio direttivo per comportamenti contrari o comunque incompatibili agli scopi perseguiti dall’Associazione, previa loro contestazione all’interessato.

2. L’Associato che per qualunque causa cessi di appartenere all’Associazione non potrà richiedere i contributi versati, né avrà alcun diritto sul fondo comune.


Art.7


Fondo di dotazione

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale:

a) - delle quote, annuali e pluriennali, versate dai Soci ordinari e sostenitori;
b) - di assegnazioni straordinarie connesse a particolari obiettivi di studio e ricerca;
c) - dei contributi e delle sovvenzioni versati da altri soggetti, pubblici o privati;
d) - dei ricavi finanziari delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso in convenzione, accordo o analoghi atti consensuali con strutture pubbliche e private;
e) - di tutte le altre risorse e proventi che derivano a qualsiasi altro titolo all’Associazione per il perseguimento dei suoi scopi.


Art. 8


Organi sociali

1. Sono organi dell’Associazione:

a) - l’Assemblea;
b) - il Consiglio direttivo;
c) - il Presidente

2. L’Associazione può inoltre avvalersi di un Comitato scientifico.


Art. 9


L’Assemblea

1. L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori.

2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e provvede all’approvazione del rendiconto d’esercizio, alla determinazione delle direttive per l’attività dell’Associazione, alla elezione delle cariche sociali di sua competenza e a quant’altro risulti nella sua competenza o venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o dal Comitato scientifico.

3. L’Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, è altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci con domanda motivata.

4. L’avviso di convocazione è inviato ai Soci con lettera raccomandata anche a mano o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

5. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata ai sensi del comma 10 la maggioranza degli Associati e le deliberazioni, salvo diversamente previsto dal presente Statuto, sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese, salvo diversamente previsto dal presente Statuto, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Ogni Associato dispone di un singolo voto che deve esprimere personalmente.

8. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati.

9. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente l’Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente o, in sua mancanza, dal più anziano di età fra i Soci presenti.

10. Gli Associati impossibilitati a partecipare alle adunanze del Consiglio possono farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro Associato. Ogni Associato, fermo il comma 7, non può disporre di più di tre deleghe.


Art. 10


Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da quattro membri designati dall’Assemblea, uno dei quali fra i nominativi proposti dai Soci fondatori.

2. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario generale.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono ridesignabili. Ove debba deliberare, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. Il Consigliere che rinuncia all’incarico deve darne comunicazione scritta al Presidente il quale dovrà convocare al più presto l’Assemblea per la designazione del sostituto.

5. Alla scadenza i Consiglieri cessano dalla carica con effetto dal momento in cui è stato ricostituito il nuovo Consiglio direttivo.

6. Il Consiglio, tenuto conto delle direttive dell’Assemblea nonché delle indicazioni e delle proposte espresse dal Comitato scientifico se costituito, delibera in particolare il programma annuale delle attività, la proposta del rendiconto di esercizio, nonché l’ammontare delle quote associative annuali e pluriennali dovute dai Soci ordinari e sostenitori.

7. Sulla base di tale programma, il Consiglio amministra l’Associazione ai sensi dell’art. 3.


Art. 11


Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma sociale.

2. Presiede l’Assemblea, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico; esercita le attribuzioni che gli siano delegate dal Consiglio e cura gli affari di ordinaria amministrazione; in caso d’urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio salva ratifica entro sessanta giorni. In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3. È cura del Presidente fornire semestralmente ai Soci la sintetica informazione sull’andamento delle attività nonché riepilogarne l’esito in una relazione svolta, anche oralmente, in apertura della seduta dell’Assemblea dedicata all’approvazione del rendiconto di esercizio.


Art. 12


Il Segretario generale

1. È compito del Segretario generale, in base agli indirizzi e delle deleghe resigli dal Presidente:

a) - gestire la vita amministrativa dell’ente, custodendo e progressivamente aggiornando il libro Soci e il libro recante i verbali dell’Assemblea, nonché amministrandone i beni e le risorse finanziarie;
b) - supportare, con funzione istruttoria e propositiva, l’attività degli Organi collegiali sviluppando la definizione dei loro programmi di attività ovvero sovrintendendo, se del caso con poteri direzionali, alla gestione della loro esecuzione.
c) - assicurare una efficace gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di specifici progetti di studio, ricerca o altra dedicata attività.


Art. 13


Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri compreso fra tre e nove designati dal Consiglio direttivo fra i Soci, anche d’onore, e o coloro che reputa possano utilmente contribuire ad orientare lo svolgimento delle attività dell’Associazione con metodo e approccio coerente alla sua vocazione scientifica.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente dell’Associazione assistito dal Segretario generale, formula indicazioni e proposte al Consiglio direttivo in merito ai programmi di attività e vigila sulla qualità delle ricerche svolte nella loro attuazione.

3. Il Comitato scientifico può nominare tra i propri membri uno o più Direttori scientifici delle singole attività avviate dall’Associazione.

4. La decisione di dotarsi o meno del presente Comitato è rimessa all’Assemblea.

5. Il Comitato resta in carica tre esercizi, salvo diversa decisione dell’Assemblea.


Art. 14


Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Segretario generale redige il rendiconto economico-finanziario e lo presenta al Presidente. Il Presidente provvede a presentare il rendiconto al Consiglio direttivo e all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla sua chiusura.

3. Il rendiconto dell’esercizio è redatto in conformità alla legge, fermo restando l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

4. Nel corso della vita dell’Associazione gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti fra i Soci, neanche in modo indiretto, salva diversa ipotesi ammessa dalla legge.


Art. 15


Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizione di legge.


Statuto registrato presso il Primo Ufficio delle Entrate di Bologna il 17 novembre 2017 Serie 1T al N.ro 20807